Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti.
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite
diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere
ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e
distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali
dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue
fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo
ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali
delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in
cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare
che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla
ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso
di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la
piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei
diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e
da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di
questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed
effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi
Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti
e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo,
al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro
ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino
i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei
suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
- Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia
stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
- Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
paese.
Articolo 14
- Ogni individuo ha il diritto di cercare
e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 15
- Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di
mutare cittadinanza.
Articolo 16
- Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del
suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà sua personale o in comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
Articolo 20
- Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far
parte di un'associazione.
Articolo 21
- Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere
in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa
attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al
libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
- Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad
una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e
alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha diritto di fondare
dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
- Ogni individuo ha diritto ad un tenore
di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di
perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla
sua volontà.
- La maternità e l'infanzia hanno diritto
a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio
o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata al
pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
- Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
- 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti e delle
sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi
Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.